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Statuto FEDERAZIONE AFED

10 dicembre 2007

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE
E' costituita una Federazione senza fini di lucro, la cui denominazione è AFED con sede in Milano via Felice Casati n.32.
Il Comitato Esecutivo può costituire in Italia ed all'Estero sedi secondarie ed uffici di rappresentanza destinati allo svolgimento di funzioni ausiliarie nell'interesse della Federazione.

Art. 2 - DURATA
La Federazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - MEMBRI
La Federazione è costituita dalle seguenti Associazioni Fondatrici:

1) AfidampFAB Associazione Fabbricanti Italiani Attrezzature Macchine Prodotti per la Pulizia;

2) AfidampCOM Associazione Italiana Distributori, Concessionari e Rivenditori di Attrezzature, Macchine, Prodotti e Servizi per la Pulizia Professionale.

Sono ammesse a far parte della Federazione, con la qualifica di Promotori, previa deliberazione inappellabile delle sole Associazioni fondatrici:

  • altre associazioni,

  • fondazioni,

  • consorzi/aggregazioni non profit, anche rappresentativi di una pluralità di associazioni,

  • Enti, Istituti e Organismi,

che operino con prevalenza e continuativamente nel settore della pulizia, dell'igiene e della sanificazione ambientale o che condividano e perseguano finalità e principi in armonia con quelli della Federazione.

Art. 4 - SCOPI DELLA FEDERAZIONE
Salvo in ogni caso la completa autonomia decisionale e funzionale di ciascun membro, la Federazione ha lo scopo di centralizzare talune funzioni espletate dai singoli membri della Federazione, realizzando in tal modo un'economia di costi ed una politica uniforme di tutela degli interessi tecnici ed economici dei settori interessati.

In particolare la Federazione si propone:
a) di favorire la conoscenza e la maggior diffusione, presso i pubblici poteri, la pubblica opinione e l'utenza, delle metodologie e delle tecniche in grado di dare adeguata e professionale soluzione ai problemi di pulizia, igiene e sanificazione ambientale, facendosi promotrice, od organizzando la partecipazione, a fiere, esposizioni, sia in Italia che all'estero;

b) di organizzare giornate di studio, tavole rotonde, seminari su argomenti di comune interesse ai propri membri, rimanendo salva, in ogni caso, la facoltà per ciascuno di essi di organizzare autonomamente detti incontri su problemi di interesse specifico;

c) di rappresentare i propri membri presso Organismi nazionali, europei ed internazionali, nonché di mantenere rapporti con Istituti, Enti, Organizzazioni, Convegni nazionali ed internazionali nei quali la presenza, o l'intervento della Federazione, risulti opportuno per l'aggiornamento delle tecniche che interessano il settore, instaurando, ove del caso, anche rapporti di carattere continuativo;

d) di divulgare, mediante iniziative editoriali e pubblicità su riviste italiane e straniere, quanto sia utile portare a conoscenza delle Associazioni nel mondo economico;

e) di favorire e sviluppare l'istruzione tecnica e professionale sia mediante la pubblicazione di manuali e dispense, o corsi didattici, gestendoli anche in proprio, sia promuovendo ogni forma di collaborazione a favore di Istituti universitari, tecnici e Scuole professionali;

f) di procedere alla raccolta ed elaborazione di dati statistico-economici riguardanti l’attività dei propri membri, promuovere indagini di mercato;

g) di adempiere infine a qualsiasi altro incarico che, nell'interesse dei singoli membri, le venisse affidato dai propri Organi.

Art. 5 - ISCRIZIONE
La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'accettazione preventiva dello Statuto, nonché delle norme emanate dal Comitato Esecutivo nell'ambito dei suoi poteri e con particolare riferimento all'Art. 8. L'iscrizione decorre dall'inizio del trimestre solare in cui la domanda viene accolta. L'iscrizione è impegnativa per l'anno in corso e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto dall'Art. 7. L'accoglimento della domanda determina l'obbligo di pagamento dei contributi federativi conteggiati con rate trimestrali con decorrenza di cui al precedente comma.

Sono requisiti essenziali per l'iscrizione alla Federazione:
a) essere una associazione, fondazione, consorzio/aggregazione non profit, Ente, Istituto od Organismo che operi con prevalenza e continuativamente nel settore della pulizia, dell'igiene e della sanificazione ambientale, o condivida e persegua finalità e principi in armonia con quelli della Federazione.

b) l'impegno di trasmettere agli uffici della Federazione quei dati statistici di produzione e quelle informazioni che venissero richieste nello svolgimento delle proprie funzioni e nel conseguimento dei fini istituzionali.

Ogni decisione circa l'ammissione o il permanere di un membro nella Federazione è demandata alle Associazioni Fondatrici che in questa materia deliberano inappellabilmente, con possibilità di esperire ogni possibile indagine al fine di qualificare il richiedente in seno alla Federazione, secondo quanto precisato al successivo art. 7.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI MEMBRI
I membri della Federazione si impegnano a trasmettere agli uffici della Federazione quei dati statistici di produzione e di mercato e quelle informazioni che venissero richieste dal Comitato Esecutivo per agevolare la Federazione nello svolgimento delle proprie funzioni e nel conseguimento dei fini istituzionali.

Ogni membro della Federazione è tenuto a comunicare nel più breve tempo possibile alla Federazione tutte le variazioni del suo stato aventi rilevanza nel rapporto federativo.

Art. 7 - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA
I membri della Federazione cessano di appartenere alla stessa:
a) per recesso, quando ne diano comunicazione al Comitato Esecutivo a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di tre mesi dalla scadenza dell'anno in corso, non oltre quindi il 30 Settembre di ogni anno. Nell'eventualità di ritardata denuncia, il recedente rimane impegnato al versamento del contributo annuale per l'anno successivo;

b) per esclusione, quando incorrano in inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto federativo;

c) per decadenza, quando vengano meno i requisiti minimi di ammissibilità nella Federazione.

Sull’esclusione, sulla decadenza e sulla comminazione di sanzioni disciplinari deliberano, sentito il membro della Federazione interessato, le Associazioni fondatrici che decidono altresì in merito alla decorrenza ed al regolamento dei rapporti.

Art. 8 - CONTRIBUTI FEDERATIVI
Ciascun membro della Federazione è tenuto a versare: un contributo annuo determinato dal Comitato Esecutivo, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Rappresentanti all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. Tale quota potrà essere oggetto di revisione ogni anno.

Art. 9 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi della Federazione:
a) l'Assemblea dei Rappresentanti;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente ed il Vicepresidente Vicario;
d) il Segretario;
e) i Gruppi di lavoro;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le varie cariche sociali sono rieleggibili per più mandati.
Le cariche sociali, assunte dai membri della Federazione o non, sono di pertinenza della persona fisica e sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Tuttavia il Comitato Esecutivo potrà deliberare la corresponsione di emolumenti a favore dei suoi componenti investiti di particolari compiti.
Le cariche sociali previste dal presente Statuto possono essere revocate in qualsiasi momento, prima della scadenza del mandato, dallo stesso organo che le ha elette.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
L'Assemblea è esclusivamente costituita dai due Presidenti delle associazioni fondatrici. L’Assemblea è indetta ed è convocata a cura dei due Presidenti delle associazioni fondatrici.
L'Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Federazione, ed in particolare i seguenti:
a) nominare il Presidente che potrà essere scelto anche al di fuori dei due Presidenti delle due associazioni fondatrici, sentito il parere dei rispettivi Consigli Direttivi;
b) nominare il Vice Presidente Vicario che dovrà essere scelto tra i due Presidenti delle due associazioni fondatrici;
c) discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
d) discutere e deliberare sui bilanci sociali preventivi e consuntivi;
e) ratificare l'entità dei contributi federativi proposti dal Comitato Esecutivo;
f) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
g) eleggere il Segretario;
h) deliberare sugli argomenti che le vengano sottoposti dal
Comitato Esecutivo ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche allo Statuto;
b) sullo scioglimento della Federazione.

Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE
11.1 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per gli adempimenti previsti all'art. 10 ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo, da un membro della Federazione o dal Presidente.
La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura dei due Presidenti delle associazioni fondatrici, mediante comunicazione alla Segreteria e per conoscenza al Presidente, in cui andrà indicato l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di entrambi i Presidenti delle due associazioni fondatrici, i quali dovranno deliberare all'unanimità.
Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall’Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell'Assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato da entrambi i Presidenti delle associazioni fondatrici.

11.2 Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dai due Presidenti delle due associazioni fondatrici. Per le modalità di convocazione si richiamano le disposizioni dell'articolo 11.1. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da uno dei due Presidenti delle associazioni fondatrici.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza fisica dei due Presidenti delle associazioni fondatrici, i quali dovranno deliberare all'unanimità.

Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è costituito:
- dai due Presidenti delle due associazioni fondatrici,
- dal Presidente della federazione, se non coincidente con uno dei due Presidenti delle due associazioni fondatrici,
- da tre componenti per ciascuna associazione fondatrice ed un componente per ciascuna associazione promotrice, di nomina elettiva da parte dell'Assemblea e scelti tra i nominativi proposti dai rispettivi Consigli
Direttivi. Questi componenti durano in carica fino a revoca o dimissioni.
La carica di Consigliere è ad personam ma rappresenta l’Azienda associata. Qualora l’Azienda associata designasse un altro rappresentante decade la carica di Consigliere. La carica di Consigliere è condizionata alla sua appartenenza associativa e quindi non può essere delegata.
Il Comitato Esecutivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Comitato Esecutivo compete inoltre:
a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Federazione, ivi compresa la nomina del Segretario e dei Gruppi di lavoro;

b) la formulazione del bilancio consuntivo di esercizio e di quello preventivo;

c) la facoltà di delegare al Presidente i seguenti poteri:
c.1 l'esecuzione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea;
c.2 l'assunzione e il licenziamento di personale, collaboratori e simili stabilendone attività e compensi;
c.3 la scelta di professionisti per l'affidamento di incarichi di carattere professionale.

Il Comitato Esecutivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di specifici incarichi, o delegare a Gruppi di lavoro la soluzione di determinati problemi.
Il Comitato Esecutivo potrà deliberare la corresponsione di emolumenti ai suoi componenti investiti di particolari compiti o poteri.
Il Comitato Esecutivo è convocato, di norma, ogni trimestre o quando la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Gli argomenti trattati e le conseguenti delibere del Comitato Esecutivo saranno comunicati agli associati delle associazioni fondatrici e promotrici.

Art. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’Assemblea Ordinaria ed ha la rappresentanza legale della Federazione. Presiede il Comitato Esecutivo, sovrintende alle attività della Federazione ed all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente Vicario .

Art. 14 - SEGRETARIO
Il Segretario risponde operativamente al Presidente e provvede, sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della federazione.

Egli partecipa senza diritto di voto all'Assemblea, alle riunioni del Comitato Esecutivo ed a quelle dei Gruppi di lavoro della Federazione, assumendone la Segreteria.

Art. 15 - GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato Esecutivo nomina i responsabili dei Gruppi di lavoro.
I Gruppi di lavoro potranno avere il compito di studiare e approfondire particolari tematiche inerenti all'attività della Federazione.
I Gruppi di lavoro restano in carica fino all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre delegati scelti dall'Assemblea. Durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il Collegio controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.
Interviene in Assemblea per sottoporre la propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.
Ha facoltà di assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto. Il Collegio provvederà alla trascrizione delle relazioni e dei propri verbali su apposito libro.

Art. 17 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato:
- dalle quote annuali dei membri federati;
- dai proventi per attività federative ;
- dalle eccedenze annuali di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e proventi;
- da eventuali beni immobili e mobili di proprietà della
Federazione;
- da proventi per l'organizzazione, gestione o partecipazione
di manifestazioni fieristiche, congressi, seminari, corsi di
formazione.
E’ fatto divieto alla Federazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
I membri dimissionari, ed i membri esclusi non possono pretendere il rimborso della quota del patrimonio sociale, né della quota federativa, anche parziale.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone il mandato e stabilendo la destinazione del patrimonio netto risultante dallo scioglimento stesso.

Art.  19 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei membri federati sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione temporanea da ogni attività federativa;
c) l'esclusione dalla Federazione in caso di comportamento contrario agli scopi della stessa ovvero denigratorio ed ingiurioso verso la Federazione ed i suoi organi.

 
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