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Statuto FEDERAZIONE AFED
10 dicembre 2007
Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE
E' costituita una Federazione senza
fini di lucro, la cui
denominazione è AFED
con sede in Milano via
Felice Casati n.32.
Il Comitato Esecutivo può costituire
in Italia ed all'Estero sedi secondarie ed uffici
di rappresentanza destinati allo svolgimento
di funzioni ausiliarie nell'interesse della Federazione.
Art. 2 - DURATA
La Federazione ha durata illimitata
e potrà essere sciolta in qualunque momento
con delibera dell'Assemblea Straordinaria.
Art. 3 - MEMBRI
La Federazione è costituita dalle
seguenti Associazioni Fondatrici:
1) AfidampFAB Associazione
Fabbricanti Italiani
Attrezzature Macchine
Prodotti per la Pulizia;
2) AfidampCOM Associazione
Italiana Distributori, Concessionari e Rivenditori
di Attrezzature, Macchine, Prodotti e Servizi
per la Pulizia Professionale.
Sono ammesse a far
parte della Federazione, con
la qualifica
di Promotori, previa deliberazione inappellabile
delle sole Associazioni fondatrici:
altre associazioni,
fondazioni,
-
consorzi/aggregazioni
non profit, anche
rappresentativi
di una pluralità di
associazioni,
-
Enti, Istituti
e Organismi,
che operino con prevalenza e continuativamente
nel settore della pulizia, dell'igiene e della
sanificazione ambientale o che condividano
e perseguano finalità e principi in
armonia con quelli della Federazione.
Art. 4 - SCOPI DELLA FEDERAZIONE
Salvo in ogni caso la completa autonomia
decisionale e funzionale di ciascun membro, la
Federazione ha lo scopo di centralizzare talune
funzioni espletate dai singoli membri della Federazione,
realizzando in tal modo un'economia di costi
ed una politica uniforme di tutela degli interessi
tecnici ed economici dei settori interessati.
In particolare la Federazione
si propone:
a) di favorire la conoscenza
e la maggior diffusione, presso i pubblici poteri,
la pubblica opinione e l'utenza, delle metodologie
e delle tecniche in grado di dare adeguata e
professionale soluzione ai problemi di pulizia,
igiene e sanificazione ambientale, facendosi
promotrice, od organizzando la partecipazione,
a fiere, esposizioni, sia in Italia che all'estero;
b) di organizzare giornate
di studio, tavole rotonde, seminari su argomenti
di comune interesse ai propri membri, rimanendo
salva, in ogni caso, la facoltà per ciascuno
di essi di organizzare autonomamente detti incontri
su problemi di interesse specifico;
c) di rappresentare i
propri membri presso Organismi nazionali, europei
ed internazionali, nonché di mantenere
rapporti con Istituti, Enti, Organizzazioni,
Convegni nazionali ed internazionali nei quali
la presenza, o l'intervento della Federazione,
risulti opportuno per l'aggiornamento delle tecniche
che interessano il settore, instaurando, ove
del caso, anche rapporti di carattere continuativo;
d) di divulgare, mediante
iniziative editoriali e pubblicità su
riviste italiane e straniere, quanto sia utile
portare a conoscenza delle Associazioni nel mondo
economico;
e) di favorire e sviluppare
l'istruzione tecnica e professionale sia mediante
la pubblicazione di manuali e dispense, o corsi
didattici, gestendoli anche in proprio, sia promuovendo
ogni forma di collaborazione a favore di Istituti
universitari, tecnici e Scuole professionali;
f) di procedere alla
raccolta ed elaborazione di dati statistico-economici
riguardanti l’attività dei propri
membri, promuovere indagini di mercato;
g) di adempiere infine
a qualsiasi altro incarico che, nell'interesse
dei singoli membri, le venisse affidato dai propri
Organi.
Art. 5 - ISCRIZIONE
La presentazione della domanda di iscrizione
comporta l'accettazione preventiva dello Statuto,
nonché delle norme emanate dal Comitato
Esecutivo nell'ambito dei suoi poteri e con particolare
riferimento all'Art. 8. L'iscrizione decorre
dall'inizio del trimestre solare in cui la domanda
viene accolta. L'iscrizione è impegnativa
per l'anno in corso e verrà rinnovata
tacitamente di anno in anno, salvo quanto previsto
dall'Art. 7. L'accoglimento della domanda determina
l'obbligo di pagamento dei contributi federativi
conteggiati con rate trimestrali con decorrenza
di cui al precedente comma.
Sono requisiti essenziali
per l'iscrizione alla Federazione:
a) essere una associazione,
fondazione, consorzio/aggregazione non profit,
Ente, Istituto od Organismo che operi con prevalenza
e continuativamente nel settore della pulizia,
dell'igiene e della sanificazione ambientale,
o condivida e persegua finalità e principi
in armonia con quelli della Federazione.
b) l'impegno di trasmettere
agli uffici della Federazione quei dati statistici
di produzione e quelle informazioni che venissero
richieste nello svolgimento delle proprie funzioni
e nel conseguimento dei fini istituzionali.
Ogni decisione circa
l'ammissione o il permanere di un membro nella
Federazione è demandata alle Associazioni
Fondatrici che in questa materia deliberano inappellabilmente,
con possibilità di esperire ogni possibile
indagine al fine di qualificare il richiedente
in seno alla Federazione, secondo quanto precisato
al successivo art. 7.
Art. 6 - OBBLIGHI
DEI MEMBRI
I membri della Federazione si impegnano
a trasmettere agli uffici della Federazione quei
dati statistici di produzione e di mercato e
quelle informazioni che venissero richieste dal
Comitato Esecutivo per agevolare la Federazione
nello svolgimento delle proprie funzioni e nel
conseguimento dei fini istituzionali.
Ogni membro della Federazione è tenuto
a comunicare nel più breve tempo possibile
alla Federazione tutte le variazioni del suo
stato aventi rilevanza nel rapporto federativo.
Art. 7 - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA
I membri della Federazione cessano di
appartenere alla stessa:
a) per recesso, quando
ne diano comunicazione al Comitato Esecutivo
a mezzo di lettera raccomandata con preavviso
di tre mesi dalla scadenza dell'anno in corso,
non oltre quindi il 30 Settembre di ogni anno.
Nell'eventualità di ritardata denuncia,
il recedente rimane impegnato al versamento del
contributo annuale per l'anno successivo;
b) per esclusione, quando
incorrano in inadempienza agli obblighi derivanti
dal presente Statuto o quando siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione
del rapporto federativo;
c) per decadenza, quando
vengano meno i requisiti minimi di ammissibilità nella
Federazione.
Sull’esclusione, sulla decadenza e sulla
comminazione di sanzioni disciplinari deliberano,
sentito il membro della Federazione interessato,
le Associazioni fondatrici che decidono altresì in
merito alla decorrenza ed al regolamento dei
rapporti.
Art. 8 - CONTRIBUTI FEDERATIVI
Ciascun membro della Federazione è tenuto
a versare: un contributo annuo determinato dal
Comitato Esecutivo, salvo successiva ratifica
da parte dell'Assemblea dei Rappresentanti all'atto
dell'approvazione del bilancio preventivo. Tale
quota potrà essere oggetto di revisione
ogni anno.
Art. 9 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi della Federazione:
a) l'Assemblea dei Rappresentanti;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente ed il
Vicepresidente Vicario;
d) il Segretario;
e) i Gruppi di lavoro;
f) il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Le varie cariche sociali
sono rieleggibili per più mandati.
Le cariche sociali, assunte
dai membri della Federazione o non, sono di pertinenza
della persona fisica e sono gratuite salvo il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione
del mandato. Tuttavia il Comitato Esecutivo potrà deliberare
la corresponsione di emolumenti a favore dei
suoi componenti investiti di particolari compiti.
Le cariche sociali previste
dal presente Statuto possono essere revocate
in qualsiasi momento, prima della scadenza del
mandato, dallo stesso organo che le ha elette.
Art. 10 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
L'Assemblea è esclusivamente
costituita dai due Presidenti delle associazioni
fondatrici. L’Assemblea è indetta
ed è convocata a cura dei due Presidenti
delle associazioni fondatrici.
L'Assemblea ha tutti
i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione
della Federazione, ed in particolare i seguenti:
a) nominare il Presidente
che potrà essere scelto anche al di fuori
dei due Presidenti delle due associazioni fondatrici,
sentito il parere dei rispettivi Consigli Direttivi;
b) nominare il Vice Presidente
Vicario che dovrà essere scelto tra i
due Presidenti delle due associazioni fondatrici;
c) discutere e deliberare
sulle relazioni dell'attività sociale,
determina gli indirizzi di politica generale
e le direttive per l'azione da svolgere in relazione
agli scopi istituzionali;
d) discutere e deliberare
sui bilanci sociali preventivi e consuntivi;
e) ratificare l'entità dei contributi
federativi proposti dal Comitato Esecutivo;
f) eleggere i componenti
del Comitato Esecutivo;
g) eleggere il Segretario;
h) deliberare sugli argomenti
che le vengano sottoposti dal
Comitato Esecutivo ad
eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea
straordinaria.
L'Assemblea Straordinaria
delibera:
a) sulle modifiche allo
Statuto;
b) sullo scioglimento
della Federazione.
Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE
11.1 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria
deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro il 30 aprile di ogni anno per gli adempimenti
previsti all'art. 10 ed ogni qualvolta ne
sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo,
da un membro della Federazione o dal Presidente.
La convocazione
dell'Assemblea è fatta a cura dei due
Presidenti delle associazioni fondatrici, mediante
comunicazione alla Segreteria e per conoscenza
al Presidente, in cui andrà indicato
l'ordine del giorno, nonché la data,
il luogo e l'ora
dell'adunanza.
L'Assemblea Ordinaria è validamente
costituita con la presenza di entrambi i Presidenti
delle due associazioni fondatrici, i quali
dovranno deliberare all'unanimità.
Il Segretario
dell'Assemblea è nominato dall’Assemblea
stessa.
Le deliberazioni
dell'Assemblea
verranno verbalizzate ed il relativo verbale
verrà firmato da entrambi
i Presidenti
delle associazioni fondatrici.
11.2 Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria
può essere convocata dai due Presidenti
delle due associazioni fondatrici. Per le
modalità di convocazione si richiamano
le disposizioni dell'articolo 11.1. L'Assemblea
Straordinaria è presieduta da uno
dei due Presidenti delle associazioni fondatrici.
L'Assemblea Straordinaria è validamente
costituita in prima e in seconda convocazione
con la presenza fisica dei due Presidenti delle
associazioni fondatrici, i quali dovranno deliberare
all'unanimità.
Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è costituito:
- dai due Presidenti
delle due associazioni fondatrici,
- dal Presidente della
federazione, se non coincidente con uno dei due
Presidenti delle due associazioni fondatrici,
- da tre componenti per ciascuna associazione fondatrice ed un componente per ciascuna associazione promotrice,
di nomina elettiva da parte dell'Assemblea e
scelti tra i nominativi proposti dai rispettivi
Consigli
Direttivi. Questi componenti
durano in carica fino a revoca o dimissioni.
La carica di Consigliere è ad personam
ma rappresenta l’Azienda associata. Qualora
l’Azienda associata designasse un altro
rappresentante decade la carica di Consigliere.
La carica di Consigliere è condizionata
alla sua appartenenza associativa e quindi non
può essere delegata.
Il Comitato Esecutivo,
quale espressione del corpo sociale, ha il compito
di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea
e di promuovere, nell'ambito di tali direttive,
ogni iniziativa diretta al conseguimento degli
scopi sociali.
Al Comitato Esecutivo
compete inoltre:
a) assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione, l'organizzazione
ed il funzionamento della Federazione, ivi compresa
la nomina del Segretario e dei Gruppi di lavoro;
b) la formulazione del
bilancio consuntivo di esercizio e di quello
preventivo;
c) la facoltà di delegare al Presidente
i seguenti poteri:
c.1 l'esecuzione di tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano riservati all'Assemblea;
c.2 l'assunzione e il
licenziamento di personale, collaboratori e simili
stabilendone attività e compensi;
c.3 la scelta di professionisti
per l'affidamento di incarichi di carattere professionale.
Il Comitato Esecutivo
può demandare ad uno o più Consiglieri
lo svolgimento di specifici incarichi, o delegare
a Gruppi di lavoro la soluzione di determinati
problemi.
Il Comitato Esecutivo
potrà deliberare la corresponsione di
emolumenti ai suoi componenti investiti di particolari
compiti o poteri.
Il Comitato Esecutivo è convocato, di
norma, ogni trimestre o quando la convocazione
sia richiesta da almeno la metà dei suoi
componenti.
L'avviso di convocazione
dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine
del giorno.
Le riunioni sono valide
quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno
dei Consiglieri.
Il Comitato Esecutivo
delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto di
chi presiede la seduta.
Gli argomenti trattati
e le conseguenti delibere del Comitato Esecutivo
saranno comunicati agli associati delle associazioni
fondatrici e promotrici.
Art. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’Assemblea
Ordinaria ed ha la rappresentanza legale della
Federazione. Presiede il Comitato Esecutivo,
sovrintende alle attività della Federazione
ed all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
e del Comitato Esecutivo.
In caso di assenza od
impedimento, il Presidente verrà sostituito
dal Vice Presidente Vicario .
Art. 14 - SEGRETARIO
Il Segretario risponde operativamente
al Presidente e provvede, sotto la sua vigilanza,
a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione
ed il funzionamento della federazione.
Egli partecipa senza
diritto di voto all'Assemblea, alle riunioni
del Comitato Esecutivo ed a quelle dei Gruppi
di lavoro della Federazione, assumendone la Segreteria.
Art. 15 - GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato Esecutivo nomina i responsabili
dei Gruppi di lavoro.
I Gruppi di lavoro potranno
avere il compito di studiare e approfondire particolari
tematiche inerenti all'attività della
Federazione.
I Gruppi di lavoro restano
in carica fino all'espletamento delle loro funzioni.
Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
da tre delegati scelti dall'Assemblea. Durano
in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il Collegio controlla
l'andamento della gestione economica e finanziaria
della Federazione e ne accerta il buon funzionamento
amministrativo e contabile.
Interviene in Assemblea
per sottoporre la propria relazione sui bilanci
preventivi e consuntivi.
Ha facoltà di assistere alle riunioni
del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.
Il Collegio provvederà alla trascrizione
delle relazioni e dei propri verbali su apposito
libro.
Art. 17 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato:
- dalle quote
annuali dei membri federati;
- dai proventi
per attività federative ;
- dalle eccedenze
annuali di bilancio;
- da eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti e proventi;
- da eventuali
beni immobili e mobili di proprietà della
Federazione;
- da proventi
per l'organizzazione, gestione o partecipazione
di manifestazioni
fieristiche, congressi, seminari, corsi di
formazione.
E’ fatto divieto alla Federazione distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita della Federazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Gli esercizi
sociali decorrono dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno.
I membri dimissionari,
ed i membri esclusi non possono pretendere
il rimborso della quota del patrimonio sociale,
né della quota federativa, anche parziale.
Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
In caso di scioglimento della Federazione
per qualunque causa l'Assemblea Straordinaria
nominerà uno o più liquidatori
determinandone il mandato e stabilendo la destinazione
del patrimonio netto risultante dallo scioglimento
stesso.
Art. 19 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari che possono essere
prese a carico dei membri federati sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione
temporanea da
ogni attività federativa;
c) l'esclusione
dalla Federazione in caso di comportamento
contrario agli scopi della stessa ovvero denigratorio
ed ingiurioso verso la Federazione ed i suoi
organi.
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